Fallimento e sovraindebitamento
Fallimento e sovraindebitamento non sono la stessa cosa
Il termine “fallimento” continua a essere usato nel linguaggio comune, ma il Codice della Crisi ha cambiato categorie, strumenti e logica del sistema.
Il “fallimento” oggi si chiama liquidazione giudiziale
Nel linguaggio quotidiano si continua a dire “fallimento”, ma il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha sostituito il vecchio istituto con la liquidazione giudiziale.
Non è soltanto un cambio di nome. La riforma ha costruito un sistema più ampio che disciplina la crisi e l'insolvenza di soggetti molto diversi: consumatori, professionisti, imprenditori commerciali, artigiani, agricoli e altri debitori.
E chi non rientra nella liquidazione giudiziale?
Qui entra in gioco il sovraindebitamento. Il Codice definisce questa area facendo riferimento, tra gli altri, al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e agli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre specifiche procedure.
Questo significa che una persona può trovarsi in una situazione economica gravissima senza essere per questo un soggetto destinato alla liquidazione giudiziale.
Non esiste una sola procedura di sovraindebitamento
Anche parlare genericamente di “procedura di sovraindebitamento” può essere riduttivo. Il Codice mette a disposizione strumenti differenti.
Il consumatore può, in presenza dei presupposti, proporre una ristrutturazione dei propri debiti. Per determinati debitori diversi dal consumatore esiste il concordato minore. Esiste inoltre la liquidazione controllata, mentre per la persona fisica meritevole totalmente incapiente è prevista la particolare disciplina dell'art. 283.
La scelta dipende quindi dalla qualifica del debitore e dalla sua situazione concreta.
Perché l'inquadramento iniziale è così importante
Immaginiamo due persone con lo stesso importo di debiti: una li ha contratti prevalentemente come consumatore; l'altra nell'esercizio di una piccola attività professionale. Il numero finale può essere identico, ma la strada giuridica non necessariamente lo è.
Per questo una consulenza seria non comincia dalla percentuale di debito che si vorrebbe cancellare. Comincia dalla domanda: chi è il debitore dal punto di vista del Codice?
Il vantaggio di usare le parole giuste
Dire “sono fallito” spesso esprime soltanto una sensazione: non riesco più a pagare. Giuridicamente, però, bisogna tradurre quella sensazione in una categoria precisa.
È questo passaggio che consente di capire quali strumenti esistono, quali documenti servono e quale percorso può essere costruito.
In breve
Liquidazione giudiziale e sovraindebitamento appartengono allo stesso sistema della crisi, ma riguardano presupposti e soggetti differenti. Il primo lavoro è inquadrare correttamente il debitore.
Vuoi capire cosa si può fare nel tuo caso?
Se non sai nemmeno quale nome dare alla tua situazione, è normale: non devi scegliere tu la procedura. Devi fornire una fotografia completa, dalla quale individuare lo strumento corretto.
NewRise può aiutarti a capire in quale area del Codice della Crisi rientra la tua posizione.
Riferimenti normativi essenziali
- D.Lgs. 14/2019, art. 1 – ambito di applicazione.
- D.Lgs. 14/2019, art. 2 – definizioni, incluso il sovraindebitamento.
- D.Lgs. 14/2019, artt. 65 e seguenti – procedure di sovraindebitamento.
Lucas Barbesino
Consulenza legale e aziendale – Sovraindebitamento e crisi d'impresa
NewRise
I contenuti hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale. Eventuali casi descritti sono anonimizzati e alcuni elementi sono stati modificati per impedire l'identificazione degli interessati. I risultati ottenuti in un singolo caso non costituiscono garanzia di risultati analoghi in situazioni differenti. Ogni posizione deve essere valutata individualmente sulla base delle condizioni previste dalla normativa vigente.

